Art. 9.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
gia'  indicati  nella  domanda,  sono  tenuti a presentare i relativi
documenti   in   originale   o   in   copia  autenticata  o  mediante
autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,
previsti  dagli  articoli 46  e  47  del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente, altresi', che le
dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia, possono nei casi piu'
gravi,  comportare  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Dai   documenti  stessi  o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  dovra'  risultare il possesso del requisito alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei  caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a.  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b.  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c. minore eta'.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o  della  dichiarazione  sostitutiva e' di quindici giorni decorrenti
dal  giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la
prova   orale.   I   documenti   in  questione  o  la  corrispondente
dichiarazione  sostitutiva di certificazione - indirizzati al rettore
dell'Universita'  degli  studi  di Bari - piazza Umberto I, 1 - 70121
Bari  -  si  considerano  prodotti  in tempo utile anche se spediti a
mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine sopra
indicato.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.