Art. 10. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a., i titoli dei soli ufficiali che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte. 2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun ufficiale un punteggio, espresso in trentesimi, fino ad un massimo di 10/30i, cosi' ripartiti: a. durata e qualita' del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica: fino a 6 punti; b. titolo di studio: fino a 2 punti; c. eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti. 3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a tutti gli elementi utili alla loro valutazione.