Art. 13. Accertamenti attitudinali 1. Gli ufficiali giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel piu' volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 3. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 15 e di inizio del corso applicativo. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione formulera' un giudizio di «idoneita» o «non idoneita» che verra' comunicato agli ufficiali seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. Pertanto gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 5. Per motivi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, tenuto conto che le modalita' di accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, sono le stesse del concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 63, del 9 agosto 2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano trascorsi piu' di trenta giorni dalla data di svolgimento degli accertamenti attitudinali per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 4 del presente articolo sara' preso in considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza.