Art. 13.

                      Accertamenti attitudinali

    1.  Gli ufficiali giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti
ad  accertamenti  attitudinali,  per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma
dei  carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d.
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
piu'  volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma  dei  carabinieri  emanato in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
    3.  L'ufficiale  che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso  dal  concorso,  salvo  valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire  al  predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e concorsi
richiesta   di   riconvocazione   (a   mezzo   telegramma   o  fax  -
n. 06/33566906)  entro  il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  le  date  di  svolgimento  delle  prove  orali,  di
approvazione  della  graduatoria  finale  di cui all'articolo 15 e di
inizio del corso applicativo.
    4.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali la commissione
formulera'  un  giudizio  di  «idoneita»  o «non idoneita» che verra'
comunicato agli ufficiali seduta stante. Tale giudizio e' definitivo.
Pertanto  gli  ufficiali  giudicati  non  idonei  saranno esclusi dal
concorso.
    5.   Per   motivi   di   economicita'  e  speditezza  dell'azione
amministrativa,   tenuto  conto  che  le  modalita'  di  accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  al servizio militare quale ufficiale in
servizio  permanente  dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente
comma  1,  sono  le stesse del concorso ordinario indetto con decreto
dirigenziale  1° agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana - 4ª serie speciale - n. 63, del 9 agosto
2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano
trascorsi  piu'  di  trenta  giorni  dalla  data di svolgimento degli
accertamenti  attitudinali  per  un concorso, saranno esonerati dalla
ripetizione   degli   stessi   accertamenti.  In  tal  caso  ai  fini
dell'attribuzione  del  giudizio  di  cui  al  comma  4  del presente
articolo  sara'  preso  in  considerazione l'esito degli accertamenti
svolti in precedenza.