Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 -
serie generale - n. 61;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) titolo di studio: diploma di maturita' a indirizzo
informatico e scientifico di scuola secondaria di secondo grado
quinquennale.
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127),
lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito
l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea dovranno inoltre possedere i seguenti
requisiti:
godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.