Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dalle
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori e'
approvata con decreto rettorale sotto condizione dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sara' pubblicata
mediante affissione all'albo dell'Universita' degli studi di Brescia
presso Ufficio concorsi, piazza Mercato n. 15 - Brescia. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria oltre che per l'assunzione del vincitore, anche al fine
di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato a tempo pieno o parziale. L'accettazione o la non
accettazione del rapporto di lavoro a tempo determinato pieno o
parziale non pregiudica eventuale chiamata a tempo indeterminato. La
rinuncia all'accettazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli
effetti.
La graduatoria rimane valida per 24 mesi dalla data di emissione.