Art. 4.
    1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
    2.  Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
compilazione  di  ricorsi  per  cassazione rispettivamente in materia
civile,  penale  e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo'  anche  consistere  in  un  ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
    3.  Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
i   casi,   il   testo   di   pronunzie  giurisdizionali  o  di  atti
amministrativi  avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei ricorsi
indicati nel precedente comma.
    4.  La  scelta  delle  pronunzie  giurisdizionali  o  degli  atti
amministrativi  da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal Presidente della commissione.
    5.  Per  la  compilazione  di  ciascuno  dei  ricorsi costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
    6.  E'  inoltre  facolta'  della  commissione  di consentire, nei
giorni   delle   prove,   che   i   candidati   consultino,  ciascuno
separatamente  e  con quelle garanzie che credera' del caso, i libri,
le  pubblicazioni  e  le  riviste  che  essi  richiederanno  e che la
Commissione abbia la possibilita' di procurarsi.