Art. 9.
    1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono indicare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
    2.  Per  i  predetti  candidati  la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104.