Art. 5.

                        Titoli di valutazione

    Le  selezioni  indette  con  il presente bando sono per titoli ed
esami.
    Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
    Le  categorie  dei  titoli  valutabili  ed  il  punteggio massimo
attribuibile  a ciascuna di esse sono indicati per ciascuna selezione
nella relativa tabella di riferimento.
    Fermo restando la possibilita' di allegare i titoli in originale,
i  titoli  dovranno  essere  prodotti  in  una  sola  delle modalita'
indicate negli schemi di domanda.
    Il  candidato  che  intenda  dichiarare  e  non allegare i titoli
dovra'  fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione degli
stessi,e per l'accertamento della veridicita' dei dati dichiarati.
    Non  si terra' conto dei titoli non conformi alle disposizioni di
legge   o   che  perverranno  all'amministrazione  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale.