Art. 7.

                            Prove d'esame

    Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto  teorico pratico, ed una prova orale, sul programma d'esame
indicato   per   ciascuna   selezione   nella   relativa  tabella  di
riferimento.
    A ciascuna prova e' attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
    I  candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere, appunti
manoscritti,   libri   o   pubblicazioni  di  qualunque  specie,  ne'
utilizzare  telefoni  cellulari  ed  apparecchiature  elettroniche di
alcun  genere.  Potranno  consultare solamente dizionari della lingua
italiana.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato in ciascuna prova scritta la votazione di almeno 21/30.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
sara'  data  comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove scritte.
    La   prova   orale   si   intendera'   superata  se  i  candidati
conseguiranno la votazione di almeno 21/30.