Art. 10.
Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore
La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio
conseguito nella prova orale.
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze
previste dalla legge.
Il presidente dell'istituto, con propria disposizione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' la
graduatoria di merito e dichiarera' il vincitore sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria sara' affissa all'albo dell'istituto. Di tale
affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.