Art. 8.
Prove scritte documenti di identita'
I candidati dovranno sostenere due prove scritte, una delle quali
potra' essere a contenuto teorico-pratico, per ciascuna delle quali
la Commissione dispone di 60 punti.
Le prove saranno le seguenti:
prima prova: diritto pubblico, diritto amministrativo,
contabilita' di Stato e degli enti pubblici, diritto civile;
seconda prova: prova a contenuto teorico-pratico, volta a
verificare la capacita' di applicare le conoscenze di cui all'art. 1
del bando al contesto degli enti pubblici di ricerca.
Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Nel corso delle prove scritte sara'
possibile consultare soltanto i testi di legge non commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice, ed i dizionari.
La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - almeno
quindici giorni prima del loro inizio.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente
dell'istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove
scritte nei giorni, nell'ora e nella sede indicati al precedente
comma. La mancata presentazione alla prima prova scritta verra'
considerata come rinuncia a partecipare al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
carta d'identita';
passaporto;
porto d'armi;
tessera postale;
tessera militare con fotografia;
foto in carta legale autenticata da un notaio o dal sindaco del
comune di residenza.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove d'esame i candidati
non in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti o in possesso
di documenti scaduti di validita'.