Art. 9.
Colloquio
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 42/60.
L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno
venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il
colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti
da essi riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella
valutazione dei titoli.
Il colloquio anche attraverso la discussione dei titoli
presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior
interesse per l'Istituto dovra' accertare:
la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
la qualita' e l'ampiezza della formazione culturale e delle
esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui
all'art. 1 del presente bando;
la capacita' e l'attitudine del candidato a orientare la
propria attivita' sulle problematiche del settore in cui dovra'
operare;
la conoscenza parlata e scritta della lingua straniera scelta
dal candidato tra quelle indicate all'art. 2, lettera h), del
presente bando, e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad
altro Stato dell'Unione europea;
la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
L'esame non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo
dell'istituto.