Art. 7. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa. Nel caso di parita' di merito, prevarra' il candidato che concorre per la prima volta. I cittadini extracomunitari che risulteranno idonei saranno ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione della borsa di studio.