Art. 8. La borsa di studio messa a concorso per il corso di dottorato di cui all'art. 1 del presente bando, nonche' quelle eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54 assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva o da servizio civile. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di permanenza all'estero nella misura del 50% . Il periodo complessivo non deve superare l'esatta meta' della durata del corso di dottorato. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno o frazione di esso), non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.