Art. 8.
    La  borsa di studio messa a concorso per il corso di dottorato di
cui  all'art.  1  del presente bando, nonche' quelle eventualmente in
aggiunta  ai  sensi  dell'ultimo comma dello stesso articolo, vengono
assegnate  secondo  l'ordine  della  graduatoria. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato   al   contributo   previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito personale complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85.
    Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente,   ad   esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale  o  derivanti dal servizio militare di leva o da servizio
civile.
    Il  superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del
diritto  alla  borsa  di  studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta  l'obbligo  di  restituire  le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  permanenza  all'estero nella misura del 50% . Il periodo
complessivo  non  deve superare l'esatta meta' della durata del corso
di dottorato.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  (anche  per  un  solo  anno  o frazione di esso), non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.