Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato e di compiere continuativarnente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. Il corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso la
Scuola Europea di studi avanzati in riduzione del rischio sismico
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
Ogni corso completato con successo comportera' l'assegnazione di sei
crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per ciascun anno
accademico. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese.
3. Potranno essere organizzati studi individuali per studente che
dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con
carattere di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno
due membri del Collegio dei docenti, di cui uno con funzioni di
relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera'
l'assegnazione di dodici crediti.
4. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
5. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a
compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione cli risultati a consessi
scientifici.
6. L'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.