Art. 11.
Attivita' didattica dei dottorandi
1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'.