Art. 13.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni cli lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal
Collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.