Art. 6.
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il Direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla procedura di selezione.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.