Art. 7.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca e' collocato, a domadna, in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.