Art. 8.

                  Iscrizioni al corso di dottorato

    1.  I  concorrenti  risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Istituto  Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.),
via Luino n. 4 - 27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello in cui avranno
ricevuto   la   lettera   di   ammissione   al   corso,  la  seguente
documentazione:
      a) domanda  di  iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di     ricerca,    redatta    su    apposito    modulo    predisposto
dall'Amministrazione;
      b) una fotografia formato tes sera;
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
      d) fotocopia del codice fiscale.
    2.  Dalla  domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  20 dicembre  2000,  n. 445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
      a) nascita, residenza e cittadinanza;
      b) diploma  di  laurea  o di laurea specialistica conseguito. I
vincitori  in  possesso di un titolo accademico conseguito all'estero
sono  tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda
di immatricolazione.
    3.  Nella  domanda  di  immatricolazione,  il candidato risultato
vincitore  dovra'  dichiarare,  ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
      a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva   del  Collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi  a
richiedere   al   Collegio   dei   docenti  l'autorizzazione  per  la
prosecuzione   dell'attivita'   lavorativa   in   essere  al  momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
      b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
    4.  Nella  domanda  di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario  della  borsa  di  studio  dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
20 dicembre 2000, n. 445:
      a) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    5.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del  vincitore.  Qualora  da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.