Art. 10.

                           Borse di studio

    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore a Euro 10.300,00, e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di  studio  di  importo  lordo  pari a Euro
10.561,54.   A   parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno  all'estero,  e  comunque  non  nel  Paese  di
provenienza, nella misura non inferiore al 50 per cento.
    Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
Euro 122,62).
    Sono ammessi al dottorato senza borsa di studio:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.