Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione per l'esame di ammissione al corso di dottorato di
ricerca e' formata e nominata in conformita' alla normativa vigente.
    La  commissione  esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a
40  punti  per  la  valutazione del curriculum di studi, di eventuali
altri  titoli posseduti e di eventuali pubblicazioni - in conformita'
ai  criteri  determinati  dal  Collegio dei docenti del dottorato - e
fino a 60 punti per il colloquio; dei 60 punti 30 sono riservati alla
valutazione del progetto di ricerca proposto.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti dai candidati.