Art. 8. Ammissione al corso I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro otto giorni dalla comunicazione formale dell'esito del concorso da parte dell'Ufficio dottorati, master, corsi di perfezionamento e studenti stranieri. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.