Art. 9.

Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio

    Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione  del contratto individuale di lavoro, nella categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione dati.
    All'atto dell'assunzione in servizio il vincitore del concorso e'
tenuto a comprovare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per
l'ammissione  all'impiego,  come specificati nell'art. 2 del presente
bando.  La  dichiarazione  relativa al requisito della cittadinanza e
del  godimento  dei diritti politici deve riportare l'indicazione del
possesso   del   requisito   alla   data   di   scadenza  del  bando.
L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora  dal  controllo  dovesse  emergere  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  in  materia  di norme
penali.  Qualora  l'interessato  non  intenda  o  non sia in grado di
ricorrere   alla   dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  Ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
    Il  periodo  di  prova  avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso  fatti  salvi  i  casi  di sospensione previsti dal vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita'.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    E'  fatto  obbligo  al vincitore del concorso di permanere presso
l'Universita'  degli  studi  di  Milano-Bicocca  per  un  periodo non
inferiore a cinque anni.