Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove
e  della  votazione conseguita nella prova orale a cui si aggiunge il
punteggio  della  valutazione  dei  titoli. La graduatoria di merito,
unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'  approvata con decreto del
direttore    amministrativo    ed   e'   pubblicata   presso   l'Albo
dell'Universita'  degli  studi  di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo
Nuovo  n. 1,  Milano.  Dalla data di pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione  e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.