Art. 8.

            Restituzione dei titoli allegati alla domanda

    Al   termine  della  procedura,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  graduatoria  all'Albo  dell'Universita', questo
ateneo  provvede  a  restituire  ai  candidati,  che ne abbiano fatto
espressa richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla
medesima.  I  documenti  dovranno  essere  ritirati  presso l'Ufficio
concorsi  dall'interessato  entro  e  non  oltre  trenta giorni dalla
scadenza  del  predetto  termine.  Decorso  tale termine i titoli non
saranno piu' restituiti.