IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  6 marzo  2001, n. 64, recante: «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77, recante:
«Disciplina  del  Servizio  civile  nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: «Provvidenze in
favore dei grandi invalidi»;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Visto il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante: «Proroga
o  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni legislative»,
convertito  con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed
in  particolare  l'articolo  2  del  predetto  decreto  legge, che ha
differito   al  1° gennaio  2006  l'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  5 aprile  2002, n. 77 ad eccezione delle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 1, entrate in vigore il 1° gennaio 2005;
    Visto   in   particolare  l'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo  5 aprile  2002,  n. 77,  che  prevede  l'ammissione alla
prestazione  del  servizio  civile  su  base volontaria dei cittadini
italiani,  senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della  domanda  abbiano  compiuto  il  diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di eta';
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
n. 53529/I.1,    del    10 novembre    2003,    concernente:   «Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»;
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
in  data  8 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla circolare
10 maggio  2005  concernente:  «Progetti di servizio civile nazionale
2006.   Aggiornamento   delle   norme   per  la  presentazione  e  la
valutazione»;
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
del  29 novembre 2005 recante: «Progetti di servizio civile nazionale
per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili a norma
dell'art. 1,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 288 e dell'art. 40,
della   legge   27 dicembre   2002,   n. 289,  nonche'  richiesta  di
approvazione   delle   terze   annualita'  dei  progetti  pluriennali
approvati»;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti entro il 28 febbraio 2006 e alle richieste di
attivazione delle terze annualita' di progetti pluriennali approvati,
secondo quanto previsto dalla citata circolare dell'Ufficio nazionale
per  il servizio civile dell'8 aprile 2004 e successive modificazioni
e  integrazioni, sono stati approvati dall'Ufficio n. 49 progetti, di
cui  n. 37  per  l'accompagnamento  dei  grandi invalidi e dei ciechi
civili, che consentono di avviare al servizio complessivamente n. 428
volontari,  di cui n. 335 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e
dei ciechi civili;

                               DECRETA

                               Art. 1.

                             Generalita'

    E'  indetto  un  bando  straordinario  per  la  selezione  di 428
volontari  da  avviare  al  servizio  nell'anno  2006 nei progetti di
servizio  civile in Italia, di cui all'elenco contenuto nell'Allegato
1,  approvati  dall'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile (di
seguito:  «l'Ufficio») ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
    L'impiego  dei  volontari  nei  progetti  decorre  dalla data che
verra'  dall'Ufficio  comunicata  agli enti e ai volontari -- tenendo
conto,  compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con
l'entita'  delle richieste, delle date proposte dagli enti -- secondo
le  procedure  e  le  modalita'  indicate al successivo articolo 5, a
seguito dell'esame delle graduatorie.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di  servizio civile prestato e' riconosciuto ai fini
del   diritto  e  della  determinazione  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
    Ai  volontari  in  servizio  civile  spetta un assegno mensile di
Euro 433.80 euro.
 
          Note all'art. 1.

              Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione
          rappresenta  il totale dei volontari richiesti dai progetti
          approvati.
              La  durata  del  servizio  e'  di  dodici  mesi.  Per i
          volontari  subentranti  la  predetta  durata  e' ridotta al
          periodo  che  intercorre  dalla data di inizio del servizio
          presso l'ente fino al termine del progetto.
              L'assegno  ai  volontari  e'  corrisposto  dall'Ufficio
          mediante  accreditamento  diretto  delle  somme  dovute sul
          libretto postale nominativo.
              Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata
          dall'Ufficio a favore degli stessi.