Art. 6. Obblighi di servizio I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. Il volontario e' in particolare tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonche' al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo. L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilita' di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonche' la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto.