Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorati
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Il dottorando, inoltre, deve presentare ogni anno al collegio dei
docenti  una relazione scritta sull'attivita' svolta ed eventualmente
discuterla  oralmente secondo le modalita' stabilite dal coordinatore
e  dal  collegio  stesso.  Il  collegio, sentito anche il tutore, con
motivata   delibera  procede  all'ammissione  all'anno  successivo  e
all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone
al  rettore  l'emanazione  di  un  provvedimento  di esclusione dalla
prosecuzione del corso.