Art. 11. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorati e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Il dottorando, inoltre, deve presentare ogni anno al collegio dei docenti una relazione scritta sull'attivita' svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal coordinatore e dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.