Art. 8.

                           Borse di studio

    Ai  dottorandi  verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato,
secondo  l'ordine  definito  nelle  rispettive  graduatorie  e fino a
concorrenza  delle  disponibilita',  una  borsa  di studio nel numero
previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3).
    L'importo  annuale  della  borsa di studio e' di Euro 10.561,54 e
deve  intendersi  al  lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del
dottorando.  La  durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera  durata  del corso. La cadenza di pagamento della borsa di
studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella
misura del 50% per il periodo di soggiorno all'estero.
    Gli  assegnatari di borsa di studio sono esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza dei corsi.
    La  rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento di esclusione emesso dal collegio dei docenti per gravi
inadempienze  nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, comportano
la  revoca  della  borsa  con  obbligo di restituzione dei ratei gia'
percepiti  e  relativi  all'anno  per  il  quale  e'  stato emesso il
provvedimento stesso.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.
La  borsa  di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
concesse  da  istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca  ed  i titolari di borse di
ricerca   finanziate  dall'Unione  europea  o  da  altra  istituzione
scientifica  europea o internazionale vengono ammessi al dottorato di
ricerca  senza  borsa  di  studio, anche nel caso in cui il dottorato
prosegua  oltre  il  periodo  di  godimento dell'assegno di ricerca o
della  borsa  governativa.  Essi sono inoltre tenuti al pagamento dei
contributi per l'accesso e la frequenza (v. art. 9).
    Nel  caso  di  borse  di  studio  non  assegnate  ai vincitori di
concorso,  le  stesse  verranno attribuite ai candidati idonei aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria.
    Nel  caso  in  cui,  per  mancanza di candidati idonei, non venga
effettuata  la  suddetta  riassegnazione,  i  fondi  previsti saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo.