Art. 7.
    La  prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul  diritto  del  lavoro,  sul  diritto  pubblico dell'economia, sul
diritto  penale,  sul  diritto  processuale  civile, amministrativo e
penale,  sul  diritto  della  navigazione,  sulla  storia del diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sulla economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
    La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
    Nella  prova  orale  i  candidati  devono  riportare  non meno di
quaranta punti.