Art. 5. Valutazione titoli Il candidato dovra', altresi', dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero una autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale votazione riportata. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. I titoli valutabili, per i quali e' attribuito un punteggio complessivo di 10/10, sono i seguenti: - titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria (laurea), fino ad un massimo di punti 3; - formazione post-laurea pertinente alle mansioni previste, con particolare riferimento ai Master Universitari di secondo livello, fino ad un massimo di punti 3; - anzianita' di servizio prestato presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di punti 1; - pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2; - attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionali organizzati dalle Pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 1. Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia, purche' venga contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale il candidato dichiari che le fotocopie allegate sono conformi alle opere originali. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero presentata da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita' del sottoscrittore. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita', il candidato verra' ammesso al concorso, ma non si procedera' alla valutazione dei titoli. Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste (possono essere utilizzati i moduli disponibili presso il Servizio reclutamento) o che perverranno a questa Universita' dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati entro i due mesi successivi al termine per l'inoltro di eventuali contestazioni inerenti il provvedimento finale di approvazione degli atti della selezione. Decorso tale termine l'Amministrazione non assume responsabilita' circa l'eventuale impossibilita' della restituzione.