Art. 7.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che abbiano superato la prova orale, dovranno far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello in cui hanno
sostenuto  la prova stessa, i documenti in carta semplice, oppure una
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, attestanti il possesso
dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  Tale  documentazione  non  e'
richiesta  nei  casi  in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso  o  ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni, purche' su indicazione del candidato.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      1) insigniti di medaglia al valore militare;
      2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  mutilati  ed  invalidi  per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) orfani di' guerra;
      6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore pubblico e
privato;
      8) feriti in combattimento;
      9)  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti in guerra;
      14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza   demerito  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
      18)  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) invalidi e mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  di  figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver   prestato  lodevole  servizio  o  servizio  senza
demerito nelle amministrazioni pubbliche;
      c) dalla minore eta'.