Art. 13. Diritti degli Allievi Agli Allievi dei Corsi ordinari e' corrisposto un premio di studio annuale di eguale importo per tutti, la cui misura e' stabilita, anno per anno, dal Consiglio direttivo dello Iuss. Il premio va inteso come un contributo al parziale rimborso delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto ai Collegi cui gli Allievi accedano. Per gravi motivi, il Consiglio didattico puo' autorizzare gli Allievi a differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per non piu' di una volta e fino a un anno. Al termine del percorso previsto dai Corsi ordinari, e dopo aver ottenuto il diploma di laurea magistrale, gli Allievi ricevono il diploma di licenza dell'Istituto.