Art. 13.

                        Diritti degli Allievi

    Agli  Allievi  dei  Corsi  ordinari  e'  corrisposto un premio di
studio  annuale  di  eguale  importo  per  tutti,  la  cui  misura e'
stabilita,  anno  per  anno,  dal  Consiglio direttivo dello Iuss. Il
premio  va inteso come un contributo al parziale rimborso delle tasse
universitarie  e  di  quanto  eventualmente dovuto ai Collegi cui gli
Allievi accedano.
    Per  gravi  motivi,  il  Consiglio didattico puo' autorizzare gli
Allievi a differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per non
piu' di una volta e fino a un anno.
    Al  termine del percorso previsto dai Corsi ordinari, e dopo aver
ottenuto  il  diploma  di  laurea magistrale, gli Allievi ricevono il
diploma di licenza dell'Istituto.