Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito 1. Il vincitore del concorso sara' assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 230 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006), il vincitore del concorso dovra' rimanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra' produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in base alla normativa vigente in materia. La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per il rapporto gia' instaurato, comporta l'immediata risoluzione del medesimo. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e debbono essere, altresi', legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente. 5. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 6. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni vigenti in materia.