Art. 3.
L'attribuzione dell'incarico, di durata quinquennale, viene
effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati
idonei selezionata da una apposita commissione nominata ai sensi
dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
integrazioni e modificazioni.
Detta commissione accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il
colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.