Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 1, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
1) licenza di scuola media inferiore piu' qualificazione
professionale, ai sensi della legge n. 845/1978. Il titolo di studio
superiore assorbe l'inferiore;
oppure
2) licenza di scuola media inferiore piu' due anni di
esperienza lavorativa presso organismi pubblici o privati.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
l'equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita' ai sensi dell'art. 38, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001;
b) eta' non inferiore ad anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali siano
esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro i quali siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la
presentazione della domanda.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, anche
successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al
candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001.