Art. 6.

                           Prove di esame

    Le prove di esame si articoleranno come segue:
      prima  prova  tecnico-pratica:  prova  scritta  su  elementi di
diritto  pubblico, diritto amministrativo, legislazione universitaria
e contabilita' di Stato;
      colloquio: vertente sulle materie della prima prova.
    Per  la  valutazione  delle  prove  oggetto  della  selezione  la
commissione  giudicatrice  dispone  di  complessivi  100 punti, cosi'
ripartiti:
      massimo punti 40 per la valutazione dei titoli;
      massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
      massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
    La  prova  scritta  e  il colloquio si intenderanno superati se i
candidati  riporteranno  il punteggio di almeno 21/30 per ciascuna di
esse.
    Ai  candidati  che  supereranno  la  prova  scritta  verra'  data
comunicazione  della data e dell'ora di svolgimento del colloquio con
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della stessa.
    Per   essere   ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  e  la
preselezione  i  candidati  dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento   in   corso  di  validita'  ai  sensi  della  vigente
normativa.