Art. 6.
Prove di esame
Le prove di esame si articoleranno come segue:
prima prova tecnico-pratica: prova scritta su elementi di
diritto pubblico, diritto amministrativo, legislazione universitaria
e contabilita' di Stato;
colloquio: vertente sulle materie della prima prova.
Per la valutazione delle prove oggetto della selezione la
commissione giudicatrice dispone di complessivi 100 punti, cosi'
ripartiti:
massimo punti 40 per la valutazione dei titoli;
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
La prova scritta e il colloquio si intenderanno superati se i
candidati riporteranno il punteggio di almeno 21/30 per ciascuna di
esse.
Ai candidati che supereranno la prova scritta verra' data
comunicazione della data e dell'ora di svolgimento del colloquio con
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame e la
preselezione i candidati dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita' ai sensi della vigente
normativa.