Art. 7.
Valutazione titoli
Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 la valutazione dei titoli e' effettuata dopo
la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice dispone
di un punteggio massimo di 40 punti.
Il punteggio per la valutazione dei titoli e' attributo in base
ai criteri riportati di seguito in tabella:
----> Vedere Tabelle a pag. 27 della G.U. <----
Il possesso dei titoli di cui sopra puo' essere attestato anche
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) ovvero
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; tali dichiarazioni,
formulate nei casi e nel rispetto delle modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono essere
sottoscritte dal candidato.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorita'
competente, il candidato puo' presentare in carta semplice e senza
autentica di firma le seguenti dichiarazioni:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (es.: stato di famiglia,
iscrizione albi professionali, possesso titolo di studio,
specializzazioni, abilitazioni, etc.);
oppure
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': per tutti
gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui
al citato art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(es.: attivita' di servizio, incarichi libero professionali).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiede una
delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dal candidato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
b) deve essere spedita per posta o consegnata da terzi,
unitamente a fotocopia semplice di documento di identita' personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo prodotto;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione (unica alternativa al
certificato di stato di servizio), allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalita' sopra indicate, deve contenere
l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio e' stato
prestato; la qualifica rivestita, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno, tempo definito, part-time) le date di inizio e
conclusione del servizio prestato nonche' eventuali interruzioni
(aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.) ed ogni
altra indicazione necessaria alla valutazione del servizio stesso.
L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Le dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti, comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Non saranno valutati i titoli che perverranno a questa
Amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.