Art. 9.
Formazione della graduatoria generale di merito
La commissione giudicatrice formulera' la graduatoria generale di
merito, ottenuta sommando i punteggi riportati nelle prove e nel
colloquio, secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita da
ciascun candidato.
L'Amministrazione, con decreto del rettore, accertata la
regolarita' degli atti della selezione, dichiara il vincitore della
selezione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
Il predetto decreto di approvazione degli atti, con relativa
graduatoria sara' pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo nonche' sul
sito Internet, all'indirizzo www.univaq.it. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e rimane
efficace per 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale, salvo proroghe disposte ex lege.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.