Art. 9.

           Formazione della graduatoria generale di merito

    La commissione giudicatrice formulera' la graduatoria generale di
merito,  ottenuta  sommando  i  punteggi  riportati nelle prove e nel
colloquio, secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita da
ciascun candidato.
    L'Amministrazione,   con   decreto   del  rettore,  accertata  la
regolarita'  degli  atti della selezione, dichiara il vincitore della
selezione,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego.
    Il  predetto  decreto  di  approvazione  degli atti, con relativa
graduatoria sara' pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo nonche' sul
sito  Internet, all'indirizzo www.univaq.it. Di tale pubblicazione e'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  e'  immediatamente efficace e rimane
efficace  per  24  mesi  dalla  data  di pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale, salvo proroghe disposte ex lege.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.