Art. 11.

                          Incompatibilita'

    Gli  iscritti  al  Corso  di Dottorato di Ricerca titolari di una
borsa  di  studio,  non  possono  svolgere  attivita' lavorative o di
formazione  esterne  al  dottorato  di ricerca, pena la decadenza dal
diritto di godimento della borsa.
    Agli  iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa  di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal
Collegio   dei   Docenti,   e'   consentito   svolgere  attivita'  di
collaborazione  per  l'attivita' di ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito  delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso  le  borse  di  studio  sono  compatibili con eventuali compensi
derivanti  dall'attivita' di ricerca, cosi' come sono compatibili con
eventuali    compensi   derivanti   da   attivita',   preventivamente
autorizzate  dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire
gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del dottorato.