Art. 13.

                         Dipendente pubblico

    In  caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di  studio,  il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario  per  motivi  di studio senza assegni per il periodo di
durata  del  corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di  quiescenza  in  godimento  da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.