Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il citato decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca e' affidato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, al Senato Accademico.