Art. 5. Prove d'ammissione al corso di dottorato Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. Gli esami d'ammissione consistono in una prova scritta ed in un colloquio. E' scompresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e' affisso all'esterno dell'aula ove si e' svolta la prova orale.