Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca, di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica conseguita in Italia oppure di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I cittadini comunitari e stranieri in possesso del titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti stabiliti dal Consiglio accademico, senza borsa di studio e previo parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame di ammissione: a) i candidati non comunitari; b) i borsisti del Ministero affari esteri; c) gli iscritti provenienti da atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi; d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena.