Art. 6.
    Ogni  commissione,  incaricata  della valutazione comparativa dei
candidati,  nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  se  il  candidato  ottiene una votazione di almeno
40/60.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.