Art. 7.
    I   concorrenti  ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      b) autocertificazione attestante:
        1. la cittadinanza;
        2.  il  possesso  del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica    con    la   relativa   votazione   e   l'indicazione
dell'universita'  presso  la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi   in  cui  l'autocertificazione  non  e'  consentita,  documento
originale  del  titolo  equipollente  conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
        3.  l'eventuale  iscrizione ad una Scuola di Specializzazione
ovvero  di  Perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
      c)  i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente   bando,  dovranno  dichiarare  di  non  aver  usufruito  in
precedenza  di  altre  borse  di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
      d)  ai  sensi  della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i
dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
      e)  agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme  al  testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.