Art. 7. I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; b) autocertificazione attestante: 1. la cittadinanza; 2. il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica con la relativa votazione e l'indicazione dell'universita' presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i casi in cui l'autocertificazione non e' consentita, documento originale del titolo equipollente conseguito presso l'universita' straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore; 3. l'eventuale iscrizione ad una Scuola di Specializzazione ovvero di Perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca; d) ai sensi della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Euro 98,00; e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.