Art. 8.
                         A s s u n z i o n e
    Il  vincitore  del  concorso,  sempreche'  non si verifichino gli
impedimenti  di cui all'art. 1 ultimo comma del presente bando, sara'
invitato   a   cura   dell'Amministrazione   a   stipulare  contratto
individuale  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nonche',  ai  sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  ad  attestare il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione  al  concorso,  indicati all'art. 2 del presente bando e
precisamente:
      1) data e luogo di nascita;
      2) residenza;
      3) codice fiscale;
      4) cittadinanza;
      5) godimento dei diritti politici;
      6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
      8)   eventuali   condanne   penali   riportate   e/o  eventuali
procedimenti penali in corso;
      9)  requisiti  specifici  di servizio e professionali richiesti
dal presente bando.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre   2000,   n. 445,   i  vincitori  del  concorso  dovranno
attestare,  nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', quanto segue:
      di  non  aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
      di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo   comma,   lettera   d)  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'Amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'ad.
71  del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    L'idoneita'  fisica  al  servizio  continuativo ed incondizionato
all'impiego  dovra'  essere  attestata  mediante  certificato  medico
rilasciato  da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale  certificato  non  dovra'  essere  prodotto  dal  vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
    Qualora   il   vincitore  sia  affetto  da  minorazioni  fisiche,
psichiche  o  sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la
dichiarazione   che   tali   minorazioni  non  riducano  l'attitudine
lavorativa del medesimo.
    Tale  certificato  medico  dovra'  essere prodotto di norma prima
della  stipula  del  contratto  individuale  di lavoro; qualora venga
esplicitamente  previsto  dall'Amministrazione  di  produrlo entro il
termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di  stipula del
predetto  contratto,  la mancata presentazione del certificato stesso
entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l'immediata e
automatica  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  senza  diritto di
preavviso,  fatta  salva  la  possibilita' di una proroga a richiesta
dell'interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di propria fiducia il candidato vincitore,
qualora lo ritenga necessario.
    Il  vincitore  del  presente concorso assumera' servizio in prova
nella  categoria  di  D,  posizione  economica D1, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  con diritto al relativo
trattamento  economico  previsto  dalla  normativa vigente, oltre gli
assegni  e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto
previsto  dai  vigenti  contratti  collettivi nazionali di lavoro del
Comparto Universita'.
    In  caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
    La  sede  di assegnazione del vincitore potra' essere individuata
presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell'Ateneo,
compatibilmente  con  la  professionalita'  connessa al posto messo a
concorso.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Ai  fini del compimento del
periodo  di  prova  si  tiene  conto del solo servizio effettivamente
prestato. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.