Art. 9.
            Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
    Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   approvazione  degli  atti
concorsuali,  i  candidati interessati alla restituzione dei titoli e
pubblicazioni,  eventualmente  inviati  unitamente  alla  domanda  di
partecipazione al concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
    Successivamente,  l'Ufficio  competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.