Art. 8.
                           Borse di studio
    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
    L'importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali periodi
di  soggiorno  all'estero,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  di
collaborazione internazionale.
    La  borsa  di  studio  e'  erogata  in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a  percepire  la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito,  anche  parzialmente,  di  una borsa di
dottorato  in  Universita'  italiane  non  puo usufruirne una seconda
volta.
    Nei  casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della  borsa  di  studio,  la  borsa  sara'  destinata,  per la quota
residua, rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare
di posto senza borsa.